Il D.Lgs.115/2008 art. 2 c.1 lettera l ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la definizione di contratto di rendimento energetico.
Il D.Lgs.102/2014 art. 2 c.2 lettera n ha modificato la definizione di contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica abrogando art. 2 c.1 lettera l del D.Lgs.115/2008.
Il contratto di rendimento energetico (o secondo la terminologia anglosassone Energy Performance Contract,o EPC) è il contratto con il quale un soggetto “fornitore” (normalmente una Energy Saving Company, o E.S.CO.) si obbliga al compimento - con propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza di un sistema energetico (un impianto o un edificio) di proprietà di altro soggetto (beneficiario), in cambio di un corrispettivo correlato all'entità dei risparmi ottenuti per effetto degli interventi realizzati.
L'oggetto contrattuale è dunque nella individuazione, progettazione e realizzazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica tale da consentire un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del cliente.
De Giorgi Global Service individua gli interventi di efficienza energetica e se ne assume i costi di realizzazione e di gestione attraverso i contratti a prestazione garantita con valorizzazione del canone in base ai risultati conseguiti.
Vantaggi
- Guadagno immediato fin dal primo anno
- Investimento nullo
- Realizzazione dell'intervento di efficienza energetica